Art. 4.
(Elenco provinciale e albo nazionale).

      1. Presso ogni ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco provinciale delle scuole paritarie.
      2. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per l'ottenimento della parità, contestualmente all'inoltro della richiesta al Ministro dell'istruzione, iscrive nell'elenco di cui al comma 1 l'istituzione scolastica, in via provvisoria. L'iscrizione diviene definitiva, a fare data dall'iscrizione

 

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provvisoria, alla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 6, primo periodo.
      3. Contro il diniego dell'iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso al Ministro dell'istruzione.
      4. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito l'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie iscritte negli elenchi di cui al comma 1.
      5. L'iscrizione dell'istituzione scolastico-educativa nell'albo nazionale di cui al comma 4 decorre, in via provvisoria, dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 3, comma 1, e diventa definitiva dalla data di emanazione del decreto di riconoscimento della parità.
      6. L'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; le sue successive modifiche sono pubblicate annualmente nella Gazzetta Ufficiale.